La RC PROFESSIONALE Consulenti del Lavoro siano essi singoli professionisti o Studi Associati/Società, copre le richieste di risarcimento per danni causati da negligenze, errori professionali personali commessi nell’esercizio delle loro attività oltre che ad errori professionali dei dipendenti, di eventuali collaboratori o di persone di cui l’intermediario deve rispondere a norma di legge. Al pari di altre categorie professionali riconosciute da Albi/Registri la stipula di una polizza di RC PROFESSIONALE risulta obbligatoria, oltre che basilare, ai fini dell’esercizio dell’attività (obbligo sancito dal DPR n.137/2012). La polizza di RC PROFESSIONALE copre in pratica la totalità delle attività professionali consentite dalla legge e dei regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro alle quali, negli ultimi anni, si sono aggiunte una pluralità di nuove mansioni e responsabilità che hanno reso l’esercizio della mansione sempre più complessa da gestire e quindi meritevole di maggiore tutela assicurativa. Per attività ordinaria di Consulente del Lavoro, che risulta sempre in copertura, si intende principalmente:

- consulenza tecnica di ufficio o di parte;
- l’inquadramento dell’azienda;
- Elaborazione paghe e contributi;
- Assolvimento degli adempimenti previdenziali e assicurativi;
- consulenza tecnica in materia di lavoro;
- consulenza tecnica in sede di contenzioso.