La RC PROFESSIONALE Ingegneri e Architetti siano essi singoli professionisti o Studi Associati/Società o STP, copre le richieste di risarcimento per danni causati da negligenze, errori professionali personali commessi nell’esercizio delle loro attività oltre che ad errori professionali dei dipendenti, di eventuali collaboratori o di persone di cui il professionista deve rispondere a norma di legge. L’obbligo di assicurazione per gli iscritti all’Ordine degli ingegneri e Architetti riguarda solo chi dimostra di esercitare in modo effettivo l’attività libero-professionale. Possono quindi risultare esentati gli ingegneri/architetti non iscritti all’Albo e/o quelli iscritti ma che non esercitano concretamente la professione, come i dipendenti di aziende private che non firmano i progetti o gli ingegneri assunti dalla pubblica amministrazione che esercitano la professione in esclusiva per il proprio Ente.

Al pari di altre categorie professionali riconosciute da Albi/Registri, la stipula di una polizza di RC PROFESSIONALE Ingegneri/Architetti risulta obbligatoria, oltre che basilare, ai fini dell’esercizio dell’attività dato che tali professionisti operano in un campo di studi molto vasto e articolato (ingegneria Aeronautica, civile, ambientale, dell’informazione, edile, ecc.) e una disciplina che applica conoscenze e risultati delle scienze (fisica, chimica, matematica) fornendo risposte tecnologiche alle diverse necessità della società. Occorre, per chi esercita la professione in questo ambito, una copertura completa (“all risks”) e che preveda specifica estensione alla pluralità di leggi e regolamenti (e successive modifiche ed integrazioni) che ne disciplinano la mansione.